Regolamento Elezione Organi Interni (2019)

Premessa

Con l’approvazione del nuovo Statuto Sezionale, avvenuta con l’Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2012, si è reso necessario predisporre un idoneo Regolamento che disciplini le norme concernenti la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per gli organi interni della Sezione. Questo in quanto nel nuovo Statuto le stesse non sono state trasfuse, se non per i dettami generali.

Il presente Regolamento, sottoposto ad approvazione dall’Assemblea Generale dei Soci del 28 febbraio 2019, detta quindi le regole necessarie per le elezioni degli organi interni della Sezione “Emilio Bertini” del CAI di Prato.

Organi interni della Sezione, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 dello Statuto Sezionale approvato in data 26 giugno 2012, sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presente Regolamento si compone di n. 9 articoli che interessano:

  1. Indizione delle elezioni;
  2. Nomina dei componenti del Comitato Elettorale;
  3. Raccolta candidature e liste collegate;
  4. Presentazione candidature per Revisori dei Conti;
  5. Schede elettorali;
  6. Espressione del voto;
  7. Assemblea Elettorale;
  8. Nomina delle cariche interne;
  9. Durata delle cariche.

 

  1. Indizione delle elezioni
    a) Le elezioni per le designazioni delle cariche sociali relative a: Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci Revisori sono effettuate allo scadere del mandato, ovvero in caso di dimissioni dei singoli organi, o, nel solo caso del Consiglio Direttivo, con elezioni parziali secondo quanto previsto dall’articolo venti dello Statuto Sezionale, 4^ capoverso.
    b) Le elezioni si svolgono con previsione di votazione dei soci maggiorenni della Sezione che siano in regola con il pagamento delle quote sociali ed hanno luogo entro trenta giorni dalla nomina della Commissione Elettorale, la quale dovrà rendere nota la lista dei candidati entro i successivi quindici giorni dalla propria nomina. Non sono ammesse deleghe.
    c) Il voto per l’elezione delle cariche sociali è libero, ed è segreto, perché l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. Non è ammesso nessun altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
    d) I documenti relativi alle elezioni sezionali sono pubblici e qualsiasi socio della Sezione potrà prenderne visione successivamente alla chiusura delle operazioni elettorali.
  2. Nomina dei componenti del Comitato Elettorale
    a) Il Comitato Elettorale è composto da tre membri, nominati direttamente dall’Assemblea fra i soci iscritti alla sezione in regola con il tesseramento, ma che non sono fra i candidati.
    b) La nomina avviene nell’Assemblea in cui sono comunicate le dimissioni del Consiglio in carica se antecedente la fine naturale del mandato oppure nella prima Assemblea utile successiva alle dimissioni. Il membro più anziano dei nominati assume la carica di presidente del Comitato Elettorale.
    c) Il Comitato Elettorale è organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per l’elezione del Presidente della sezione, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e le funzioni sono regolate dagli articoli successivi.
  3. Raccolta candidature e liste collegate
    Secondo quanto stabilito dall’articolo 23 dello Statuto Sezionale, approvato dall’Assemblea del 26 giugno 2012, il Presidente della Sezione è eletto direttamente dall’Assemblea dei soci.
    Possono essere candidati alla carica di Presidente della Sezione i soci con un’anzianità d’iscrizione, ininterrotta, presso la sezione “Emilio Bertini” di Prato, di almeno tre anni completi e che si trovino nella condizione di eleggibilità come stabilita dall’articolo 27 del citato Statuto. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta.
    Tutti i soci maggiorenni aventi, le caratteristiche di anzianità e i requisisti di eleggibilità sopra indicate possono concorrere alla carica di Presidente.
    I membri del Consiglio Direttivo che l’Assemblea deve eleggere sono sei e, secondo quanto disposto dall’articolo 20 dello Statuto Sezionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta.
    La rielezione, sia per il Presidente che per il Consiglio Direttivo, può avvenire, anche dopo l’esercizio di due mandati consecutivi, dopo il decorso di almeno un anno dal termine dall’ultimo incarico.
    Tutti i soci maggiorenni aventi le caratteristiche di anzianità ed i requisiti di eleggibilità di cui al secondo capoverso dell’articolo 2 dello Statuto Sezionale possono concorrere alla carica di componente del Consiglio Direttivo.
    La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo, aumentato di tre unità.
    È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.
    Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve dichiarare, contestualmente, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
    Ai fini della presentazione, ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno venticinque iscritti, non candidati, aventi diritti al voto.
    Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l’invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo dei sottoscrittori.
    Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale presso la sede della sezione in orari determinati dalla medesima Commissione Elettorale e dovranno essere depositate entro le ore 18:00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l’inizio delle operazioni di voto.
  4. Presentazione candidature per Revisori dei Conti
    Tutti i soci ordinari maggiorenni aventi le caratteristiche di anzianità e i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 26 dello Statuto Sezionale possono concorrere alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
    I candidati a Revisore dei Conti possono essere indicati mediante candidatura spontanea; la candidatura deve essere presentata da una richiesta sottoscritta da almeno cinque soci.
  5. Schede elettorali
    Le schede elettorali, predisposte dalla Commissione Elettorale, tramite la Segreteria della Sezione dovranno contenere l’indicazione delle liste presentate con i relativi candidati, riportando il nome del candidato Presidente e di ciascun candidato secondo l’ordine di lista e dovranno contenere le seguenti indicazioni:
    – Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista;
    – Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere.
    Su ogni scheda il Presidente della Commissione Elettorale appone il timbro della sezione e la propria sigla.
  6. Espressione del voto
    1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente.
    2. L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati.
    3. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte.
    4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.
  7. L’assemblea elettorale
    1. L’assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente della Commissione Elettorale e da gli altri due componenti la Commissione Elettorale in qualità di scrutatori nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
    2. Il Presidente dell’assemblea, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione:
    a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un’urna debitamente sigillata per l’elezione del Consiglio ed una anch’essa sigillata per l’elezione del Collegio dei Revisori nonché una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto;
    b) dichiara pubblicamente aperta l’assemblea elettorale;
    c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
    d) dà inizio alle operazioni elettorali;
    3. Al termine della Assemblea Elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell’Assemblea procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio e, successivamente, del Collegio dei Revisori. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
    4. Chiunque abbia diritto a partecipare all’assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.
    5. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i cinque sesti dei seggi arrotondati per eccesso all’unità superiore oltre al Presidente. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda, ove esistente, purché abbia ottenuto almeno 40 voti validi.
    6. In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati.
  8. Nomina delle cariche interne
    Le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere saranno attribuite dal Consiglio Direttivo neo eletto, mediante votazione a scrutinio segreto, nella seduta d’insediamento, da farsi entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, fra i membri eletti del Consiglio.
    La Sezione stipulerà idonea copertura assicurativa per l’attività del Presidente e del Consiglio escludendo i casi di dolo o colpa grave.
  9. Durata delle cariche
    a) Le cariche negli organi nell’Associazione sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi compenso, comunque configurato, dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, e per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.
    Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
    b) Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Nessuno può essere eletto per più di due mandati consecutivi. La rielezione può avvenire, anche dopo l’esercizio di due mandati consecutivi, solo dopo il decorso di almeno un anno dal termine dall’ultimo incarico.
    c) In caso di vacanza per dimissioni o per il disposto di cui agli Art. 20 2^ capoverso ovvero per semplice rifiuto dell’eletto, succede nella carica il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto;
    d) Il Consiglio direttivo svolge il proprio mandato fino alla permanenza della metà più uno dei membri assegnati. Quando viene a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare una nuova Assemblea elettorale entro un termine di trenta giorni, per eleggere i seggi vacanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti;
    e) nel caso di dimissioni del Presidente devono essere indette nuove elezioni e rinnovate tutte le cariche sociali.